Home/News

RENTRI: Entrano in vigore Formulari Digitali xFIR

Adempimenti RENTRI in materia di rifiuti speciali a partire dal 16 settembre 2026 per tutte le aziende produttrici di rifiuti speciali.

2026-09-16

Formulari Digitali

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025) aveva concesso una fase transitoria rispetto alla partenza originaria del 13 febbraio 2026, consentendo l’uso del formulario cartaceo in alternativa a quello digitale fino al 15 settembre 2026. Dal 16 settembre 2026 scatta quindi l’obbligo esclusivo dell’xFIR o FIR Digitale, con le relative sanzioni per chi non dovesse adeguarsi.

Le casistiche per i produttori iniziali

In funzione della dimensione aziendale e della tipologia di rifiuti prodotti, si applicano regole diverse:

  • Aziende fino a 10 addetti* — obbligo xFIR solo per i rifiuti speciali pericolosi, per i non pericolosi restano validi i formulari cartacei;
  • Aziende con più di 10 addetti — obbligo xFIR per tutti i rifiuti speciali, indipendentemente dalla pericolosità degli stessi;
  • Aziende esonerate (proseguono con FIR cartaceo) — aziende fino a 10 addetti non produttrici di rifiuti speciali pericolosi, imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, aziende del settore benessere e cura della persona che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

*Totale dei dipendenti a busta paga in forza alla azienda, come sommatoria di tutte le unità locali.

Adempimenti obbligatori dal 16/09/2026

Con i formulari digitali entrano in vigore nuovi adempimenti, assolvibili dall’apposita area “Servizi di Supporto” del portale RENTRI:

1. Firma Digitale degli xFIR
Tramite portale (area “Emissione FIR”) o App RENTRI FIR DIGITALE, previa emissione del certificato di firma remota. La firma va apposta prima che il trasportatore riparta dalla vs sede.

2. Trasmissione dei dati del FIR Digitale
Onere relativo ai soli rifiuti speciali pericolosi. Tempistica massima 10gg/lav dalla data di trasporto – la stessa della registrazione dello scarico, si consiglia quindi di trasmettere subito dopo aver registrato lo scarico.

3. Restituzione copia FIR Digitale
Il produttore ha 90 giorni per scaricare il documento, questo adempimento sostituisce la ricezione tramite pec o posta.

4. Conservazione a norma xFIR
Il produttore ha 365 giorni dalla data del trasporto per porre in conservazione digitale a norma AgID i file .xfir.

Restano validi gli adempimenti già in essere: tenuta in modalità digitale del registro c/s, trasmissione mensile dei dati del registro c/s, conservazione digitale a norma del registro c/s (entro un anno dalla prima registrazione).

Il supporto disponibile

Per ulteriori informazioni in merito agli adempimenti obbligatori per la vs azienda è possibile consultare l’area supporto del RENTRI, dove sono disponibili schede informative, assistente virtuale, tutorial e ambiente DEMO.

Lo Studio Crosta mette inoltre a disposizione, su richiesta, materiale informativo dedicato a Configurazione ed Utilizzo App RENTRI FIR DIGITALE, Firma digitale da Portale, Conservazione digitale a norma.


Lo Studio Crosta resta disponibile per qualsiasi altra informazione ai seguenti recapiti:
PER INFORMAZIONI: rentri@studiocrosta.com     TEL 0734 641928

Novità e Info per te