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Formazione in fase di assunzione e nuovo Accordo Stato-Regioni

La formazione dei lavoratori deve essere erogata prima dell'avvio delle mansioni. La finestra dei 60 giorni precedentemente prevista viene eliminata.
2025-10-08
A partire dall'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, la formazione dei lavoratori deve essere erogata prima dell'avvio delle mansioni. La finestra dei 60 giorni precedentemente prevista viene eliminata.
Si invita pertanto a verificare, in fase di assunzione, che il lavoratore sia già in possesso di formazione valida; in caso contrario, provvedere a formarlo prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Qualora l’attestato fosse stato conseguito presso un precedente datore di lavoro, è necessario accertarsi che la formazione sia compatibile con il nuovo contesto e livello di rischio aziendale, incrociando i codici ATECO dell'azienda di provenienza con quelli dell'azienda che assume.
Le durate della formazione restano invariate: 4 ore di parte generale + 4/8/12 ore di parte specifica in base al livello di rischio.
La formazione va erogata tempestivamente anche in caso di cambio di mansione o quando si introducono nuove attrezzature, procedure o tecnologie che comportano nuovi rischi per i lavoratori.
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