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OBBLIGO PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili secondo il Decreto 18 Settembre 2024 n. 132.

2024-09-25
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
 
2. Requisiti
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
 
3. Modalità operative e tempistiche
Modello autocertificazione/dichiarazione possesso requisiti - In allegato
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data che sarà attivo dal 1 Ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
 
Lo Studio Crosta resta disponibile per qualsiasi altra informazione al numero telefonico 0734 641928 e alla mail sicurezza@studiocrosta.com.
Prima della presentazione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, si raccomanda di mettersi in contatto con il nostro studio per verificare l’effettiva rispondenza ai requisiti b), d) e f) del decreto.
 

Scarica il testo del Decreto

Scarica la circolare dell'Ispettorato del Lavoro

Scarica il modello di Autocertificazione

 

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