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RENTRI - Preparati al nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti

Il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) rappresenta un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti in Italia. Questo nuovo sistema digitalizza le procedure e gli adempimenti, rendendo la gestione dei rifiuti più efficiente e conforme alle normative ambientali.

2024-11-26
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità Rifiuti) è il nuovo strumento informatizzato per la gestione dei rifiuti e prevede la digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti, al fine di rendere il sistema di tracciabilità più efficiente e conforme alla normativa ambientale.
 
I soggetti che devono iscriversi al RENTRI sono stati individuati nel DM 59/2023 e si tratta di:
1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. Produttori di rifiuti pericolosi;
3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. I soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi;
 
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- I trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- Gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- I produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
 
Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata alla trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.
 
L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata obbligatoriamente con le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 13 comma 1 lett. a del decreto 59/2023);
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti (art. 13 comma 1 lett. b del decreto 59/2023);
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto 59/2023.
 
I soggetti non obbligati possono iscriversi al RENTRI volontariamente.
 
I nuovi modelli di registro carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti sono invece applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
 
L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale è stabilito dal 13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza, mentre per l’emissione del FIR in formato digitale la scadenza decorre dal 13 febbraio 2026.
 
Lo Studio Crosta resta disponibile per qualsiasi altra informazione al numero telefonico 0734 641928 e alla mail ambiente@studiocrosta.com.


 

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